Prime considerazioni sul pegno mobiliare non possessorio ex art. 1 D.L. 3 maggio 2016 n. 59

Prime considerazioni sul pegno mobiliare non possessorio ex art. 1 D.L. 3 maggio 2016 n. 59
17 Maggio 2016: Prime considerazioni sul pegno mobiliare non possessorio ex art. 1 D.L. 3 maggio 2016 n. 59 17 Maggio 2016

Il decreto legge 3 maggio 2016 n. 59  introduce nel nostro ordinamento una nuova forma di garanzia del credito ossia il pegno mobiliare non possessorio. L’art. 1 del predetto decreto dispone infatti che “gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa”. Il debitore deve, quindi, essere un imprenditore iscritto nel registro delle imprese e i crediti devono essere afferenti all’esercizio dell’impresa, con esclusione quindi di quelli personali o di una impresa diversa da quella del debitore stesso. Caratteristiche essenziali di tale garanzia in esame sono da un lato la mancanza di spossessamento, e quindi, di un tratto distintivo del pegno ordinario che che ne assicura la pubblicità nei confronti dei terzi ed una più semplice soddisfazione delle regioni del creditore, e il fatto che il pegno non possessorio può avere ad oggetto anche beni futuri. L’art. 1, comma 3, del d. l. n. 59/2016 prevede inoltre che “il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l’indicazione dell’importo massimo garantito”.Il contratto di pegno non possessorio richiede quindi la forma scritta ad substantiam.Ai sensi del comma 4 del citato articolo è previsto altresì che “il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con l’iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate e denominato registro dei pegni non possessori. Dalla data dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali”. Per la validità ed opponibilità ai terzi del pegno non possessorio è inoltre prevista la pubblicità costitutiva del relativo contratto. L’iscrizione ha efficacia per dieci anni, salvo rinnovo prima della scadenza per ulteriori dieci annualità e/o salva cancellazione chiesta di comune accordo dal creditore e dal datore di pegno oppure con domanda giudiziale. Il comma 7 dell’art. 1 del decreto n. 59/2016 prevede poi le modalità di escussione del pegno non possessorio disponendo che “al verificarsi di un evento che determina l’escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente può procedere:
  1. a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita”.
In tal caso sono previste una serie di cautele stabilite sia a garanzia del debitore che degli altri creditori ossia: il creditore deve informare immediatamente e per iscritto il datore della garanzia dell’importo ricavato e restituire contestualmente l’eccedenza; la vendita deve avvenire mediante procedure competitive; l’esperto che deve eseguire la stima è nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, designato dal Giudice. Ed ancora, il creditore potrà procedere : “b) all’escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
  1. c) alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, qualora sia previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese;
  2. d) all’appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto consenta tale possibilità e preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto del pegno”.
Anche in tale ultimo caso il creditore pignoratizio deve comunicare immediatamente per iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell’appropriazione. Altra peculiarità di tale tipologia di garanzia è il suo ‘rapporto’ col fallimento. L’art. 1, comma 8, del D.L. n. 59/2016 prevede infatti che “in caso di fallimento del debitore il creditore può procedere a norma del comma 7 solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione”. Nel pegno ordinario invece, ai sensi dell’art. 53 l.fall., il creditore pignoratizio può vendere la cosa oggetto di pegno solo dopo l’autorizzazione del Giudice delegato, che tuttavia, può anche decidere che la res rimanga nell’ambito della liquidazione fallimentare ad opera del curatore. Quindi il pegno non possessorio assicura una maggio tutela del creditore. Queste in sinstesi le caratteristiche principali del pegno non possessorio. Ora, non ci resta che attendere la legge di conversione del decreto n. 59/2016 che, come si vede, contiene importanti innovazioni in materia di accelerazione per la realizzazione del credito.

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